fabio.garagnani ha scritto:http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/72.$plit/C_2_ContenutoGenerico_27894_StrilloComunicatoUfficiale_lstAllegati_Allegato_0_upfAllegato.pdf
E’ emerso, infatti, che la Società ha corrisposto al proprio tesserato Simone Malatesta la mensilità di dicembre 2010 in data 21 febbraio 2011.
Risulta altresì che la Società Carpi F.C. 1909, con dichiarazione del 14 febbraio 2011, sottoscritta dal proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Sig. Marcello Rossi, e dal Presidente del Collegio Sindacale, Sig. Davide Malavasi, depositata presso la Co.Vi.So.C. in pari data, ha attestato l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010.
La normativa federale prevede termini perentori per numerosi adempimenti tra i quali l’erogazione delle retribuzioni ai calciatori. Ai fini di tale normativa, accettata da tutti i tesserati al momento dell’affiliazione, è del tutto irrilevante l’eventuale assenso del destinatario della retribuzione. Peraltro anche nell’ordinamento civilistico l’art. 2113 cod. civ. prevede che le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto il diritto alla retribuzione non sono valide.
E’ peraltro evidente che introdurre nell’ordinamento federale la possibilità di deroghe sostanzialmente convenzionali al rispetto dei termini di pagamento, vanificherebbe la ratio
stessa della norma. Non c’è dubbio infine che la dichiarazione datata 14/2/2011 sia attesti una situazione certamente difforme da quella reale. E’ infatti pacifico che alla data del 14/2/2011 il Carpi non aveva corrisposto la retribuzione dovuta al calciatore Malatesta.
Sussiste pertanto la responsabilità disciplinare dei deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo.
Per questi motivi
infligge le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) a Rossi Marcello, inibizione di mesi 1 (uno) a Malavasi Davide, ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) e la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Carpi F.C. 1909.